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T.U. 13/01/2006

Art. 12 (Controlli sugli atti delle procedure di affidamento) (art. 3, comma 1, lett. g), e comma 2, l. 14 gennaio 1994, n. 20; art. 7, comma 15, l. n. 109 del 1994) 1 L’aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento dell’aggiudicazione da parte dell’organo competente, e che vanno indicati nel bando o nell’invito. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, l’aggiudicazione si intende approvata. 2 La stipulazione è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto da parte dell’organo di controllo, e che vanno indicati nel bando o nell’invito In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, il contratto si intende approvato. 3 L’approvazione del contratto è sottoposta agli eventuali controlli previsti dagli ordinamenti delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, o degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto approvato da parte dell’organo competente, e che vanno indicati nel bando o nell’invito. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine può essere interrotto, per non più di due volte, dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. L’organo di controllo si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento dei chiarimenti. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, il contratto diventa efficace.

4. Restano ferme le norme vigenti che contemplano controlli sui contratti T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. pubblici al fine di prevenzione di illeciti penali. Relazione all’articolo 12 Si è unificata, sotto il profilo procedimentale, la disciplina dei controlli, traendo spunto dall’archetipo di cui all’articolo 3, l. 14 gennaio 1994, n. 20, tenendo tuttavia conto della molteplice tipologia di controlli previsti per le diverse stazioni appaltanti. Il comma 4 fa salve le norme vigenti che contemplano controlli sui contratti pubblici al fine di prevenire illeciti penali: essenzialmente la salvezza riguarda la c.d. disciplina antimafia.

Art. 13 (Accesso agli atti e divieti di divulgazione) (art. 6 direttiva 2004/18; art. 13, direttiva 2004/17, art. 22 l. n. 109 del 1994;

art. 10, d.p.r. n. 554 del 1999; l. n. 241 del 1990) 1 Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito:

a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime; b) nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale da parte delle stazioni appaltanti, dei candidati da invitare; c) in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione. 2 Gli atti di cui al comma 2, fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti, da parte dei soggetti che affidano i contratti pubblici. 3 L’inosservanza del comma 2 e del comma 3 comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l'applicazione dell'articolo 326 del codice penale. 4 Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione: a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali; b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in sede di regolamento; c) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici; d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto. 5 In relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lettere a) e b), è comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso. Relazione all’articolo 13 Nel presente articolo viene disciplinato l’accesso agli atti delle procedure di affidamento, tenendo conto:

-della disciplina generale recata dalla l. n. 241 del 1990;  - dell’art. 22 l. Merloni, che disciplina il differimento dell’accesso in talune ipotesi;  - della disciplina comunitaria che si preoccupa della tutela dei segreti commerciali e tecnici dei concorrenti e degli aspetti riservati delle offerte;  - dell’art. 10, d.p.r. n. 554 del 1999, che sottrae all’accesso la relazione riservata del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo;  - della elaborazione giurisprudenziale in tema di accesso alle relazioni riservate e ai pareri legali. In relazione al comma 2, si osserva che la disciplina del differimento dell’accesso, contenuta nella Merloni, è stata estesa a tutti gli appalti, ri spondendo alla esigenza di evitare turbative, penalmente rilevanti, delle ga re.

Art. 14 (Contratti misti) (art. 1, direttiva 2004/18; art. 1, direttiva 2004/17; art. 2, comma 1, l. n. 109 del 1994, come modificato dall’art. 24, l. n. 62 del 2004; art. 8, comma 11 septies, l. n. 109 del 1994; art. 3, commi 3 e 4, d.lgs. n. 157 del 1995; art. 3, d.lgs. n. 30 del 2004) 1 I contratti misti sono contratti pubblici aventi per oggetto: lavori e forni- T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. ture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture. 2 I contratti misti sono considerati appalti pubblici di lavori, o di servizi, o di forniture, o concessioni di lavori, secondo le disposizioni che seguono: a) un contratto pubblico avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione è considerato un “appalto pubblico di forniture”; b) un contratto pubblico avente per oggetto prodotti e servizi di cui all’allegato II è considerato un “appalto pubblico di servizi” quando il valore dei servizi supera quello dei prodotti oggetto dell'appalto; c) un contratto pubblico avente per oggetto dei servizi di cui all'allegato II e che preveda attività ai sensi dell'allegato I solo a titolo accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto è considerato un “appalto pubblico di servizi”; 3 Ai fini dell’applicazione del comma 2, l’oggetto principale del contratto è costituito dai lavori, e conseguentemente un contratto pubblico è considerato “appalto pubblico di lavori” o “concessione di lavori pubblici”, se l’importo dei lavori assume rilievo superiore al cinquanta per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell’appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, che costituiscano l’oggetto principale del contratto. 4 In ogni caso l’operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto, deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto. 5 L’affidamento di un contratto misto secondo il presente articolo non deve avere come conseguenza di limitare o escludere l’applicazione delle pertinenti norme comunitarie relative all’aggiudicazione di lavori, servizi o forniture, anche se non costituiscono l’oggetto principale del contratto, ovvero di limitare o distorcere la concorrenza. Relazione all’articolo 14 L’articolo in commento reca la definizione e la disciplina dei contratti misti. Le norme italiane anteriori al presente codice non hanno fatto corretta applicazione della disciplina comunitaria degli appalti misti, optando per un criterio quantitativo, e non qualitativo, al fine di individuare la disciplina applicabile. La norma in commento, alle lettere a), b), c), recepisce fedelmente la direttiva, optando per un criterio qualitativo. Secondo quest’ultimo, l’appalto misto si qualifica come appalto di servizi, forniture, o lavori, a seconda di quale sia l’oggetto principale del contratto, a prescindere dal valore economico. Nella consapevolezza che il criterio qualitativo, secondo cui l’appalto misto si qualifica come appalto di servizi, forniture, o lavori, a seconda di quale sia l’oggetto principale del contratto, a prescindere dal valore economico (criterio quantitativo), può essere fonte di incertezze applicative, nel recepimento si propone la soluzione seguita dall’art. 24, l. n. 62 del 2005 (legge comunitaria per il 2004), che detta un criterio interpretativo per acclarare quale sia l’oggetto principale del contratto. Secondo tale soluzione, il criterio quantitativo assurge a criterio esegetico per determinare quale sia la prestazione principale e quella accessoria, nel senso che, di regola, è principale la prestazione il cui valore supera il 50% del prezzo complessivo, fermo restando il criterio qualitativo quando una delle prestazioni sia meramente accessoria rispetto alle altre. Il comma 4 dell’articolo in commento codifica un principio dettato dall’art. 8, comma 11 septies, l. n. 109 del 1994: in materia di qualificazione, il concorrente deve essere qualificato per tutte le prestazioni, di lavori, servizi, forniture, secondo le norme previste per ciascuna di tali prestazioni. CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE

Art. 15 SOPPRESSO

Art. 16 (Contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico) (art. 10, direttiva 2004/18; art. 4, d.lgs. n. 358 del 1992) 1 Nel rispetto dell’articolo 296 del Trattato che istituisce la Comunità europea, sono sottratti all’applicazione del presente codice i contratti, nel settore della difesa, relativi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico, che siano destinati a fini specificamente militari. 2 Restano ferme le disposizioni vigenti, anche derivanti da accordi internazionali, o da regolamenti o direttive del Ministero della difesa. Relazione all’articolo 16 Viene recepito l’art. 10, direttiva 2004/18, che contiene norma già prevista nelle precedenti direttive, e già codificata nell’ordinamento italiano, all’art. 4, T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. d.lgs. n. 358 del 1992.

 

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